p>Nel nostro blog abbiamo già approfondito in diversi articoli il tema della responsabilità medica e della responsabilità sanitaria, esaminando i principali profili giuridici connessi agli errori medici, alla responsabilità delle strutture sanitarie e dei professionisti, nonché agli strumenti di tutela a disposizione dei pazienti che abbiano subito un danno.
Ai temi trattati si aggiunge una recente pronuncia di particolare interesse: la sentenza della Corte d’Appello civile di Napoli n. 4453 del 9 giugno 2026, che ha affrontato un caso di malpractice medica caratterizzato da una lesione esofagea, da un’infezione correlata all’assistenza sanitaria e da conseguenze di natura psichica.
Lesione esofagea durante l’anestesia: quando l’anestesista può essere responsabile
Una lesione all’esofago verificatasi durante una procedura anestesiologica può configurare una responsabilità professionale dell’anestesista, ma solo se emergono elementi concreti che collegano il danno a un’esecuzione inadeguata della manovra.
Non ogni complicanza durante l’anestesia dà automaticamente diritto al risarcimento. Perché si possa parlare di responsabilità medica, è necessario che la documentazione clinica e gli accertamenti medico-legali consentano di dimostrare due elementi fondamentali:
- che la procedura sia stata eseguita in modo non corretto o non conforme alle regole tecniche applicabili;
- che esista un nesso causale tra la condotta dell’anestesista e la lesione riportata dal paziente.
Il tema si inserisce nel più ampio ambito della responsabilità professionale medica, rispetto alla quale assumono particolare importanza la ricostruzione dell’attività sanitaria, la documentazione clinica e la consulenza medico-legale.
Come si valuta un caso di lesione esofagea durante l’anestesia?
La valutazione di questi casi non può basarsi su un singolo elemento, ma richiede un’analisi complessiva della prestazione sanitaria e delle sue conseguenze.
In particolare, occorre considerare:
- come è stata svolta la procedura anestesiologica;
- il comportamento del professionista durante tutte le fasi dell’intervento;
- le conseguenze dannose effettivamente riportate dal paziente.
Solo incrociando questi elementi è possibile verificare se sussistano i presupposti per una richiesta di risarcimento per danno da responsabilità sanitaria.
Il caso concreto: la responsabilità dell’anestesista
Nel caso esaminato, la paziente aveva riportato una lacerazione dell’esofago durante un intervento di mastoplastica additiva.
La Corte, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, ha ritenuto che la lesione fosse collegata, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, a un inidoneo tecnicismo nell’esecuzione delle manovre anestesiologiche.
Un elemento rilevante è stato rappresentato dall’assenza, nella cartella clinica, di annotazioni idonee a documentare una causa alternativa o un comportamento della paziente tale da spiegare l’evento. Al contrario, la documentazione riportava un rischio anestesiologico nella norma.
Secondo la valutazione peritale recepita dalla Corte, una lesione esofagea può derivare da un posizionamento non corretto del tubo, da un’eccessiva pressione o dall’applicazione di una forza sproporzionata durante la procedura.
La condotta è stata quindi qualificata in termini di imperizia, ossia di violazione delle regole tecniche proprie della professione sanitaria.
In ambito civile, inoltre, l’archiviazione di un procedimento penale non impedisce al giudice di procedere a un’autonoma valutazione della responsabilità, applicando lo standard probatorio del “più probabile che non”, diverso da quello richiesto nel processo penale.
Infezione correlata all’assistenza e conseguenze psichiche
Il caso assume ulteriore rilevanza perché alla lesione esofagea si è aggiunta un’infezione correlata all’assistenza sanitaria, con un conseguente aggravamento del quadro clinico della paziente.
In una causa per responsabilità sanitaria, infatti, il danno non si limita necessariamente alla lesione fisica direttamente causata dall’errore medico. Se adeguatamente provate, devono essere valutate anche le ulteriori conseguenze dell’evento dannoso, comprese quelle di natura psichica.
Per questo motivo, l’indagine medico-legale assume un ruolo centrale: serve non soltanto a ricostruire l’eventuale errore e il nesso causale, ma anche a individuare e quantificare i danni fisici e psicologici effettivamente subiti dal paziente.
Infezione nosocomiale e responsabilità della struttura sanitaria
La vicenda comprendeva anche un’infezione contratta durante il ricovero. In particolare, la consulenza aveva ricondotto la candidiasi sistemica alla contaminazione di un catetere venoso centrale, escludendo che si trattasse della semplice riattivazione di una flora commensale.
La struttura sanitaria, in questi casi, deve dimostrare di aver adottato le misure organizzative e assistenziali necessarie a prevenire le infezioni correlate all’assistenza.
La prova liberatoria deve riguardare due distinti profili:
- l’adozione di protocolli generali di prevenzione e controllo del rischio infettivo;
- la corretta gestione del dispositivo intravascolare nel caso concreto.
L’assenza di annotazioni relative alle procedure di inserimento e gestione del catetere ha impedito, nel giudizio esaminato, di escludere una carenza assistenziale.
La responsabilità della struttura sanitaria si inserisce nel quadro delineato dall’art. 7 della Legge n. 24/2017, che disciplina la responsabilità della struttura per le condotte dolose o colpose degli esercenti la professione sanitaria di cui si avvale.
Responsabilità solidale tra anestesista e struttura sanitaria
Non sempre il danno da malasanità dipende esclusivamente dall’errore del singolo professionista. In molti casi, l’evento dannoso può essere il risultato di più fattori, tra cui la condotta colposa del sanitario e le carenze organizzative o assistenziali della struttura.
Il tema della responsabilità condivisa tra professionisti e struttura emerge anche nei casi in cui l’attività sanitaria venga svolta da più soggetti. Sul punto può essere utile consultare anche il nostro approfondimento sulla responsabilità medica in équipe e sul dovere di controllo reciproco tra medici.
Quando più condotte concorrono alla produzione dello stesso danno, il paziente può trovarsi di fronte a una responsabilità solidale. Ciò consente al danneggiato, quando ne ricorrono i presupposti, di richiedere il risarcimento dell’intero danno ai soggetti responsabili.
La ripartizione delle rispettive responsabilità assume poi rilevanza nei rapporti interni tra i coobbligati, anche ai fini dell’eventuale azione di regresso.
Come ottenere il risarcimento per responsabilità medica?
Chi ritiene di aver subito un danno a seguito di un errore medico, di una complicanza riconducibile alla prestazione sanitaria o di un’infezione nosocomiale dovrebbe innanzitutto acquisire e far esaminare tutta la documentazione sanitaria disponibile.
Cartella clinica, referti, esami diagnostici e documentazione relativa ai successivi trattamenti possono risultare determinanti per ricostruire:
- la condotta del medico e della struttura sanitaria;
- l’eventuale errore o carenza assistenziale;
- il nesso causale tra condotta ed evento dannoso;
- l’entità del danno fisico, psichico e patrimoniale subito.
L’analisi giuridica deve quindi essere affiancata, quando necessario, da una valutazione medico-legale capace di stabilire se sussistano concretamente i presupposti per una richiesta risarcitoria.
Assistenza legale per responsabilità medica e malasanità
Lo Studio Legale Salata assiste i pazienti nelle controversie in materia di responsabilità medica, responsabilità sanitaria e risarcimento del danno, attraverso una valutazione giuridica e medico-legale del caso concreto.
Ogni situazione deve essere analizzata individualmente: la presenza di una complicanza o di un esito negativo non determina automaticamente una responsabilità del medico o della struttura sanitaria.
Ritieni di aver subito un danno a seguito di un errore medico o di una carenza della struttura sanitaria? Contatta lo Studio Legale Salata per sottoporre il caso a una prima valutazione e verificare quali strumenti di tutela possono essere utilizzati.