La recente pronuncia del Tribunale di Nola (sezione I, sentenza 14 gennaio 2026 n. 154) ribadisce un principio di rilievo fondamentale: in costanza di matrimonio, le somme impiegate da un coniuge per far fronte ai bisogni della famiglia non sono ripetibili in sede di separazione. Il fondamento normativo è rinvenibile nell’articolo 143 del codice civile, che impone a entrambi i coniugi, a prescindere dal regime patrimoniale prescelto, l’obbligo di contribuire ai bisogni familiari in proporzione alle rispettive capacità.
La decisione si inserisce in un contesto nel quale, con crescente frequenza, vengono promosse azioni di restituzione relative a somme corrisposte durante il matrimonio, spesso destinate alla realizzazione o al miglioramento della casa coniugale. Allorché il progetto di vita comune viene meno, tali esborsi vengono talvolta qualificati come prestiti, con conseguente richiesta di rimborso. Il Tribunale chiarisce che, laddove tali somme siano riconducibili all’adempimento del dovere di contribuzione, non può configurarsi un diritto alla restituzione.
Il ricorso ai prestiti in ambito familiare
Il prestito tra familiari, parenti o amici rappresenta una modalità diffusa di sostegno economico, utilizzata per fronteggiare esigenze contingenti o specifiche necessità. Spesso tali operazioni non vengono formalizzate, in ragione del rapporto fiduciario sottostante, e assumono la dimensione di impegni prevalentemente morali.
Qualora, tuttavia, il prestito venga regolato – anche mediante scrittura privata – esso è pienamente valido e trova disciplina nell’articolo 1813 del codice civile in tema di mutuo. La formalizzazione consente di qualificare correttamente l’operazione, escludendo che l’attribuzione patrimoniale possa essere interpretata come donazione.
Il prestito tra coniugi: natura e limiti
Diversa è la valutazione quando il trasferimento di denaro intervenga tra coniugi. La giurisprudenza ammette in astratto la possibilità di prestiti tra coniugi; tuttavia, ove le somme siano destinate ai bisogni della famiglia, esse non assumono la natura di finanziamento esigibile, bensì si inseriscono nell’alveo del dovere di solidarietà e di reciproca assistenza che caratterizza il vincolo coniugale.
In tale prospettiva, il trasferimento patrimoniale non è qualificabile come mutuo con obbligo di restituzione, ma come modalità di adempimento dell’obbligo di contribuzione sancito dall’articolo 143 del codice civile. Ne consegue che, anche in caso di separazione personale, non può essere avanzata una pretesa restitutoria in sede giudiziale; l’eventuale rimborso potrà avvenire esclusivamente su base volontaria.
Il principio è chiaro: le spese sostenute per i bisogni della famiglia, quando coerenti con la logica solidaristica del matrimonio, non generano crediti ripetibili.
La cointestazione del conto corrente
Un ulteriore profilo di interesse riguarda il conto corrente bancario cointestato. I rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall’articolo 1854 del codice civile – che disciplina i rapporti con la banca – bensì dall’articolo 1298, secondo comma, del codice civile. Tale disposizione stabilisce che il debito o il credito solidale si divide in quote uguali, salvo prova contraria.
Pertanto, se il saldo attivo deriva da versamenti riconducibili esclusivamente a uno dei correntisti, l’altro non può, nei rapporti interni, vantare diritti su tali somme. Anche ove non venga superata la presunzione di parità, ciascun cointestatario, pur se abilitato ad operare disgiuntamente, non può disporre in proprio favore di importi eccedenti la propria quota senza il consenso espresso o tacito dell’altro, con riferimento sia al saldo finale sia all’intero svolgimento del rapporto.
Fa eccezione a tale disciplina l’ipotesi delle spese sostenute per i bisogni della famiglia, in quanto, espressione dell’obbligo solidaristico tra coniugi, esse non sono ripetibili.
Il quadro delineato dalla sentenza del Tribunale di Nola conferma un orientamento coerente con la funzione sociale del matrimonio. Le attribuzioni patrimoniali effettuate in adempimento dei doveri coniugali non possono essere rilette ex post come finanziamenti recuperabili. Resta salva la possibilità per i coniugi di disciplinare diversamente i propri rapporti mediante specifici accordi contrattuali, idonei a modulare gli assetti economici in funzione delle rispettive capacità e delle esigenze familiari. In assenza di tali pattuizioni, prevale la regola della solidarietà: ciò che è stato destinato ai bisogni della famiglia non è oggetto di restituzione.