Il condono Equitalia 2017, è una nuova misura inserita nella Legge di Stabilità 2017 che prevede una sanatoria, o meglio, una rottamazione cartelle Equitalia emesse entro il 31 dicembre 2015, termine poi cambiato a seguito dell’approvazione di un emendamento di modifica presentato nel corso dell’esame del decreto 193/2016 nelle commissioni Bilancio e Finanze della Camera.
Sulla base del nuovo testo di legge, il condono Equitalia, è stato così modificato:
- E’ concesssa la definizione agevolata delle cartelle notificate dal 2000 al 31 dicembre 2016;
- La scadenza domanda condono Equitalia slitta dal 23 gennaio al 31 marzo 2017.
- E’ concessa la possibilità anche per gli Enti locali che non si affidano ad Equitalia per la riscossione, di poter concedere il condono delle cartelle esattoriali;
- In caso di condono rateizzato, l’ultima rata non dovrà essere pagata entro marzo del 2018 ma entro settembre 2018.
- Il numero delle rate della rateizzazione condono, passano da 4 a 5, a patto però che il 70% di quanto dovuto, sia pagato entro il 2017 ed il restante 30%, entro settembre 2018.
La rottamazione cartelle esattoriali, è la possibilità concessa dallo Stato, ai contribuenti, di poter richiedere la definizione agevolata dei debiti Equitalia e non, notificati dal 2000 al 31 dicembre 2016, ma non pagati entro i consueti 60 giorni.
Attraverso questa definizione agevolata, detto anche condono Equitalia, i contribuenti, le famiglie, le società, le imprese e i professionisti, hanno la possibilità di cancellare i propri debiti, pagando la cartella di pagamento senza interessi, sanzioni e more, fatta eccezione per le multe stradali che fruiscono solo della sanatoria sugli interessi e maggiorazioni.
In base alla nuova normativa, pertanto, con il condono Equitalia si pagano:
- Interessi da ritardata iscrizione al ruolo;
- Somme maturate a titolo di aggio, che possono variare dal 3 al 9%, da calcolare solo sulla parte capitale e sugli interessi;
- Spese per le procedure esecutive;
- Spese di notifica della cartella.
- Riguardo le cartelle multe stradali, oltre all’importo di base, il debitore deve pagare l’aggio della riscossione e le eventuali spese di esecuzione e notifica della cartella.
Invece non si pagano:
- Sanzioni sulle somme da pagare, fatta eccezione per le multe condonate;
- Interessi di mora;
- Somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali.