L’evoluzione dell’autonomia negoziale nel Diritto di Famiglia

L’ordinamento giuridico italiano sta attraversando una fase di profonda trasformazione per quanto concerne la regolamentazione dei rapporti tra coniugi. Una svolta decisiva in tal senso è stata impressa dalla Suprema Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20415 del 21 luglio 2025, la quale ha sancito un principio di fondamentale importanza: la validità degli accordi stipulati in costanza di matrimonio volti a disciplinare le conseguenze di un’eventuale e futura crisi coniugale. Tale approdo giurisprudenziale non rappresenta soltanto un’evoluzione tecnica, ma un vero e proprio mutamento di prospettiva che valorizza l’autonomia negoziale dei privati in un ambito storicamente dominato dall’intervento pubblicistico.

Il superamento del precedente orientamento e il richiamo all’ordine pubblico

Per decenni, il diritto di famiglia italiano è stato ancorato a una visione rigidamente protettiva, che considerava nulli i patti stipulati in previsione del divorzio. Questo orientamento, consolidatosi a partire dalla decisione n. 1810/2000 e ribadito fino alla sentenza n. 2224/2017, traeva origine dal timore che tali accordi potessero configurare una violazione dell’articolo 160 del Codice Civile, il quale sancisce l’indisponibilità dei diritti matrimoniali. La tesi prevalente sosteneva che una pattuizione preventiva, specialmente se caratterizzata da vantaggi economici significativi, potesse indebitamente influenzare la libertà di scelta dei coniugi in merito alla separazione o al divorzio, alterando la natura stessa del vincolo. Di conseguenza, tali intese erano considerate contrarie all’ordine pubblico familiare, precludendo ai coniugi qualsiasi margine di manovra contrattuale per la gestione anticipata del conflitto.

La svolta nomofilattica del 2025: la natura del contratto atipico condizionato

La decisione del 2025 rompe definitivamente con il passato, ricollegandosi a sollecitazioni giurisprudenziali più recenti emerse tra il 2012 e il 2024. L’asse interpretativo si sposta: l’accordo pre-crisi non è più qualificato come un tentativo illecito di “negoziazione dello status”, bensì come un contratto condizionato alla futura separazione o al divorzio. La Cassazione riconosce che i coniugi possono legittimamente regolare i rapporti patrimoniali già maturati durante il matrimonio, conferendo all’accordo una causa autonoma e un contenuto economico definito.
Il venire meno del matrimonio non è dunque interpretato come la causa del contratto, ma come il semplice evento condizionale che ne determina l’efficacia. Questo passaggio segna l’ingresso ufficiale nel nostro sistema di figure affini ai marital agreements di matrice anglosassone, pur con i dovuti adattamenti volti a preservare la funzione solidaristica del matrimonio.

L’ampliamento dell’oggetto negoziale: profili patrimoniali e personali

Uno degli aspetti più innovativi della nuova pronuncia riguarda l’ampiezza dell’oggetto delle pattuizioni. Non si parla più solo di gestione dei beni o di assetti economici, ma anche di profili personali di estrema delicatezza. La Suprema Corte ha infatti ammesso che i coniugi possano stabilire preventivamente criteri relativi all’affidamento dei figli e ai tempi di frequentazione.
Tuttavia, tale autonomia non è assoluta. La validità di queste clausole rimane subordinata a un rigoroso controllo giudiziale di conformità all’interesse dei minori. In questo senso, sebbene la volontà delle parti acquisisca una centralità inedita, lo Stato non abdica totalmente al suo ruolo di garante, intervenendo laddove le scelte dei genitori possano pregiudicare il benessere della prole.

I limiti invalicabili: assegno divorziale e diritti indisponibili

Nonostante l’apertura all’autonomia privata, la Cassazione impone cautela, delineando confini chiari oltre i quali la volontà negoziale non può spingersi. In primo luogo, gli accordi pre-crisi non possono incidere sull’assegno divorziale. Questo limite è fondamentale per evitare che le parti rinuncino anticipatamente a tutele che l’ordinamento considera necessarie per la sussistenza economica post-matrimoniale, garantendo al contempo che non venga pregiudicata la parità dei coniugi sancita dall’articolo 29 della Costituzione.
Inoltre, le pattuizioni devono sempre rispettare i limiti derivanti dai diritti indisponibili e il principio di tutela del coniuge economicamente più debole. Ogni intesa deve possedere una causa lecita e un contenuto determinato, rifuggendo da formulazioni vaghe che potrebbero dare adito a interpretazioni arbitrarie o abusive.

Aspetti operativi e la necessità di garanzie formali

Dal punto di vista pratico, l’ordinanza 20415/2025 apre scenari operativi complessi che richiedono un elevato livello di professionalità da parte di avvocati e notai. La forma dell’accordo diventa un elemento cruciale: è necessario un livello di garanzia idoneo a prevenire abusi e a garantire l’opponibilità dell’accordo a terzi.
Rimane attualmente aperto il dibattito dottrinale e giurisprudenziale circa la necessità di formalizzare tali patti mediante atto pubblico, inquadrandoli come “convenzioni matrimoniali atipiche” ai sensi dell’articolo 162 del Codice Civile. Tale passaggio formale sarebbe determinante per assicurare che l’autonomia privata si esplichi sotto la vigilanza del diritto inderogabile, offrendo certezza giuridica a entrambe le parti coinvolte.
In conclusione, l’orientamento espresso dalla Cassazione nel 2025 segna un punto di non ritorno verso la cosiddetta “privatizzazione” del diritto di famiglia. La fiducia riposta nella capacità dei coniugi di autoregolamentare i propri interessi, anche in vista di scenari patologici, riflette una società che richiede strumenti giuridici più flessibili e rispondenti alle esigenze individuali.
L’autonomia negoziale dei coniugi entra stabilmente nel territorio della regolazione della crisi matrimoniale, trasformando il contratto in uno strumento di gestione della stabilità e della certezza nei rapporti familiari. È compito dei professionisti del settore interpretare questa nuova libertà con la prudenza necessaria, affinché l’accordo diventi un ponte verso una gestione civile del conflitto e non un terreno di nuove sperequazioni.

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