Documento di sintesi con analisi degli incentivi, novità normative e impatto del Decreto Milleproroghe
Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, analizziamo la Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025, pubblicata in G.U. il 31.12.2025), che introduce modifiche significative in materia di:
- Incentivi fiscali per imprese e professionisti (iper-ammortamenti, crediti d’imposta ZES/ZLS)
- Diritto del lavoro con agevolazioni su rinnovi contrattuali, premi di risultato e lavoro straordinario
- Previdenza complementare con incremento dei limiti di deducibilità
- Impatto della riforma mediante il Decreto Milleproroghe (DL n. 200/2025) che rinvia taluni Testi Unici fiscali al 1° gennaio 2027.
Parallelamente, il Decreto Milleproroghe 2026 (DL n. 200 del 31.12.2025) introduce rinvii strategici e proroga disposizioni critiche per la continuità operativa degli enti e delle imprese, con focus su testi unici tributari e normativa fiscale.
Incentivi fiscali 2026
1. Iper-Ammortamento (Sostituzione Bonus 4.0/5.0)
La Legge di Bilancio 2026 reintroduce gli iper-ammortamenti in sostituzione dei crediti d’imposta Industria 4.0 e Transizione 5.0, rappresentando una riforma strutturale dei benefici per investimenti in innovazione tecnologica.
Soggetti Ammessi
- Imprese (esclusi professionisti, forfettari, imprese agricole in regime catastale)
- Requisiti: regolarità contributiva (DURC in corso) e compliance sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Soggetti esclusi: imprese in liquidazione volontaria, procedure concorsuali liquidatorie, destinatarie di sanzioni interdittive
Periodo di Agevolazione
- Spese: dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028
- Non è ammessa la sola prenotazione dell’investimento; è necessaria l’effettiva realizzazione entro la data limite
Beni Ammessi
- Beni materiali e immateriali strumentali (nuovi)
- Inclusi nelle Tabelle IV e V allegate alla Legge di Bilancio 2026
- Sistemi di accumulo relativi a impianti fotovoltaici (ammessi solo impianti con moduli secondo art. 12, co. 1, lett. a, b, c, DL 18/2023)
- Impianti per autoproduzione di energia da fonti rinnovabili ad autoconsumo
Regime di Agevolazione: Maggiorazione Ammortamenti
| Scaglione di costo | Maggiorazione |
| Fino a € 2,5 milioni | 180% |
| Da € 2,5 a € 10 milioni | 100% |
| Da € 10 a € 20 milioni | 50% |
| Oltre € 20 milioni | Nessuna maggiorazione |
Applicazione fiscale: Il costo di acquisizione (ai soli fini dell’ammortamento/deducibilità) viene maggiorato secondo i coefficienti sopra indicati, con variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi.
Adempimenti e Cumulo
- Trasmissione di apposita comunicazione via piattaforma GSE (Gestore Servizi Energetici) con certificazioni su beni ammessi
- Cumulabilità: consentita con altre agevolazioni (escluso Industria 4.0) a condizione che il sostegno non copra le stesse quote di costo né superi il 100% della spesa sostenuta
- Recapture: In caso di cessione/esportazione del bene, vengono meno le quote residue di iper-ammortamento (salvo sostituzione con bene di caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori)
2. Credito d’Imposta ZES Unica e Zone Logistiche Semplificate (ZLS)
La Legge di Bilancio 2026 estende il credito d’imposta per investimenti nelle zone economiche speciali dal 2026 al 2028, con ampliamento territoriale.
ZES Unica: Estensione 2026-2028
Risorse stanziate:
- 2026: € 2,3 miliardi
- 2027: € 1 miliardo
- 2028: € 750 milioni
Ampliamento territoriale: Oltre alle regioni Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise), il beneficio è esteso alle zone assistite di Umbria e Marche (per determinate tipologie di interventi e settori)[5].
Scadenze Comunicazioni 2026
| Anno | Spese Agevolabili | Comunicazione Originaria | Comunicazione Integrativa |
| 2026 | 01.01 – 31.12.2026 | 31.03.2026 | 30.05.2026 e 01.03 – 17.01.2027 |
| 2027 | 01.01 – 31.12.2027 | 31.03.2027 | 30.05.2027 e 01.03 – 17.01.2028 |
| 2028 | 01.01 – 31.12.2028 | 31.03.2028 | 30.05.2028 e 18.11 – 17.01.2029 |
Credito d’Imposta Aggiuntivo 2026
Per investimenti realizzati entro il 15.11.2025, è previsto un credito d’imposta aggiuntivo del 14,6189% di quanto già richiesto nella dichiarazione integrativa (18.11 – 21.12.2025). Complessivamente, il credito utilizzabile tra 2025-2026 raggiungerà il 75% di quanto richiesto.
Condizione: L’impresa non deve aver fruito del credito Transizione 5.0 relativamente agli investimenti oggetto della comunicazione integrativa.
3. Credito d’Imposta per Agricoltura e Pesca
Nelle zone ZES Unica Mezzogiorno, alle imprese della produzione primaria di prodotti agricoli e del settore pesca/acquacoltura spetta un credito d’imposta del 40% del costo dell’investimento, fino a € 1 milione per singola impresa, con stanziamento complessivo di € 2,1 milioni annui (2026-2028).
Scadenze 2026 (Settore agricolo):
- Comunicazione originaria: 31.03.2026
- Comunicazione integrativa: 30.05.2026 e 20.11 – 21.12.2026
Nota speciale: È stata rideterminata la percentuale di credito per chi aveva presentato comunicazione integrativa nel 2025, al fine di rispettare i limiti di spesa complessivi fissati in € 50 milioni per il 2026.
4. Proroga Bonus Sabatini (Nuova Sabatini)
Sono stanziati fondi per € 200 milioni nel 2026 e € 450 milioni nel 2027 al fine di sostenere gli investimenti delle PMI mediante agevolazioni finanziarie su leasing e finanziamenti(art. 2, DL n. 69/2013).
Novità in materia di lavoro dipendente
1. Rinnovi Contrattuali 2024-2026 (Imposta Sostitutiva al 5%)
Beneficiari: Lavoratori dipendenti del settore privato (esclusa P.A.) con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 33.000.
Requisito: Gli incrementi retributivi devono derivare da rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti tra 01.01.2024 e 31.12.2026, erogati nel 2026.
Agevolazione: Tali incrementi sono soggetti all’imposta sostitutiva del 5% (anziché all’IRPEF e relative addizionali), salvo esplicita rinuncia scritta del lavoratore.
Rilevanza: Questa disposizione consente una riduzione significativa della pressione fiscale su aumenti contrattuali, incentivando sia i rinnovi che la retribuzione dei dipendenti con redditi medi.
2. Premi di Produttività e Partecipazione agli Utili (Detassazione 1%)
Modifica della disciplina precedente: Per i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili percepiti nel 2026 e 2027, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta all’1% (anziché 5%), nel limite massimo di € 5.000 annui (limite unificato tra le due fattispecie).
Limitazioni originarie (2025):
- Premi di risultato: € 3.000
- Partecipazione agli utili: € 4.000
- Beneficiari: reddito da lavoro dipendente ≤ € 80.000
Nota: La disposizione 2025 (imposta 5%) si è applicata solo ai premi percepiti nel 2025; per il biennio 2026-2027, l’aliquota scende all’1%.
3. Agevolazioni su Lavoro Notturno, Festivo e a Turni (Imposta Sostitutiva 15%)
Beneficiari: Lavoratori dipendenti del settore privato con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000 (escludendo i premi di produttività già agevolati).
Ambito di applicazione: Maggiorazioni e indennità per:
- Lavoro notturno
- Lavoro festivo o in giorno di riposo settimanale
- Indennità di turno
- Ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni (secondo CCNL applicato)
Agevolazione: Imposta sostitutiva del 15% fino a massimo € 1.500 annui, salvo rinuncia scritta del lavoratore.
Esclusioni: Non si applica ai compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria[10].
4. Personale Strutture Turistico-Alberghiere (Trattamento Integrativo Speciale 15%)
Per il periodo 01.01.2026 – 30.09.2026, ai dipendenti del settore privato di:
- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Comparto del turismo
- Stabilimenti termali
con reddito di lavoro dipendente nel 2025 non superiore a € 40.000 è riconosciuto un trattamento integrativo speciale non imponibile IRPEF pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per:
- Lavoro notturno
- Prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi
Modalità: Il datore di lavoro riconosce il trattamento su richiesta del lavoratore; il lavoratore attesta per iscritto l’importo del reddito 2025; il datore recupera il credito in compensazione nel mod. F24.
5. Straordinari Infermieri Settore Privato (Imposta Sostitutiva 5%)
Dal 2026, è esteso agli infermieri dipendenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate il regime di imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali regionali/comunali del 5% sui compensi per straordinari, già previsto per gli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale.
6. Buoni Pasto Elettronici (Soglia Aumentata a € 10)
La soglia di esenzione dal reddito dei buoni pasto elettronici è aumentata da € 8 a € 10 giornalieri (per i soli buoni pasto elettronici; rimane € 4 per buoni cartacei). Questa disposizione migliora la competitività del welfare aziendale nel settore della ristorazione e della mobilità.
Novità in materia di previdenza complementare
1. Incremento Limite di Deducibilità Contributi
Modifica dell’art. 8, D.Lgs. n. 252/2005 (TFR e previdenza complementare)
A decorrere dal periodo d’imposta 2026, i contributi versati dai lavoratori dipendenti, datori di lavoro e committenti (obbligatori per CCNL o accordi aziendali, oppure volontari) alle forme di previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo fino a € 5.300 annui (anziché i precedenti € 5.164,57).
Ambito di applicazione: La deduzione spetta a:
- Lavoratori dipendenti privati
- Datori di lavoro (per contributi versati)
- Committenti (per contributi versati a forme di previdenza complementare)
Vantaggi fiscali per lavoratore medio:
- Risparmio IRPEF 23%: ca. € 1.220 annui
- Risparmio IRPEF 43% (aliquota massima): ca. € 2.279 annui
Lavoratori di Prima Occupazione
Per i lavoratori di prima occupazione (art. 8, co. 6, D.Lgs. n. 252/2005), è consentito dedurre dal reddito complessivo i contributi eccedenti il limite di € 5.300, pari all’ammontare complessivo dei contributi deducibili nei primi 5 anni di partecipazione (ma non versati), comunque per non più della metà del limite annuo di € 5.300, ovvero massimo € 2.650 annui di recupero.
Rilevanza: Questa disposizione rappresenta una importante leva di pianificazione previdenziale per assicurare una copertura integrativa adeguata, specialmente per i giovani lavoratori che desiderino anticipare i versamenti.
Impatto del decreto milleproroghe 2026 (DL n. 200/2025)
Il Decreto Milleproroghe 2026 (pubblicato in G.U. n. 302 del 01.01.2026) introduce rinvii strategici e proroga norme critiche per la continuità normativa e operativa.
1. Proroga Polizze Assicurative Catastrofali
Il termine per l’obbligo di stipulare polizze contro eventi catastrofali è prorogato al 31 marzo 2026 per:
- Imprese della pesca e dell’acquacoltura (qualsiasi dimensione)
- Micro e piccole imprese turistico-ricettive
- Micro e piccole imprese di somministrazione di alimenti e bevande
La proroga evita sovrapposizioni normative e consente un’adeguata pianificazione assicurativa.
2. Estensione Comunicazione Superbonus Energetici 2026
L’obbligo di trasmissione dati su interventi edilizi agevolati con Superbonus è esteso anche alle spese sostenute nel 2026 relative a immobili danneggiati dai sismi (Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria 2009-2016).
Comunicazioni: Inviate rispettivamente a ENEA (interventi energetici) e PNCS – Portale Nazionale Comunicazioni Sismiche (interventi antisismici).
Sanzioni per omissione: € 10.000 (con possibilità di ravvedimento per chi ha presentato CILAS entro 29.03.2024); decadenza dal beneficio fiscale senza remissione in bonis (per CILAS dal 30.03.2024 in poi)[21].
3. Proroga Fondo di Garanzia PMI
Confermata per l’intero 2026 la disciplina del fondo di garanzia PMI, con le seguenti percentuali di copertura:
- 80% per operazioni di investimento, microcredito, Nuova Sabatini, PMI innovative, start-up, Terzo Settore
- 50% per operazioni di liquidità e capitale di rischio
- 40% per investimenti small/mid-cap (fino a 499 dipendenti)
- 30% per liquidità small/mid-cap
Importo massimo: € 5 milioni per singola impresa ordinaria; € 60.000 per enti del Terzo Settore iscritti RUNTS e REA.
Ulteriori novità rilevanti per il 2026
1. Rivalutazione Partecipazioni (Imposta Sostitutiva 21%)
Con modifica dell’art. 5, co. 2, L. n. 448/2001, l’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni è incrementata al 21% (anziché 18%) per rivalutazioni effettuate dal 1° gennaio 2026. Versamento entro 30.11.2026. Non è variata l’aliquota per terreni (rimane 18%).
2. Presunzione di Imprenditorialità per Locazioni Brevi
Con modifica dell’art. 1, co. 595, L. n. 178/2020, la presunzione di imprenditorialità per locazioni brevi opera in presenza di destinazione alla locazione breve di più di 2 appartamenti (anziché più di 4). Conseguentemente, le locazioni brevi di 3 o più unità abitative rientrano nel regime d’impresa ordinario (anziché nel regime forfetario o nella cedolare secca).
3. Aliquota IRPEF Secondo Scaglione (Ridotta al 33%)
L’aliquota IRPEF per il secondo scaglione di reddito (€ 28.001 – € 50.000) è ridotta dal 35% al 33%, proseguendo la strategia di riduzione del carico fiscale sui redditi medi.
4. 5. Detrazione IRPEF per Oneri (Limitazione per Redditi > € 200.000)
Con inserimento del nuovo co. 5-bis all’art. 16-ter del TUIR, per contribuenti con reddito complessivo superiore a € 200.000, la detrazione Irpef è ridotta di € 440 in relazione a:
- Oneri detraibili al 19% (escluse spese sanitarie e erogazioni liberali a partiti politici)
- Premi di assicurazione per rischi catastrofali
Tale limitazione opera congiuntamente a quella precedente introdotta nel 2025 per redditi > € 75.000.
5. Divieto di Rateizzazione Plusvalenze su Beni Strumentali (dal 2026)
Con sostituzione del co. 4 dell’art. 86 del TUIR, le plusvalenze realizzate (diverse da regime PEX) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 concorrono al reddito nell’esercizio di realizzo e non possono più essere rateizzate.
Deroga: Rimane la rateizzazione fino a 5 periodi per possesso ultra-triennale in caso di cessione di azienda o rami d’azienda.
Impatto: Accelerazione della tassazione su plusvalenze, con possibile pianificazione fiscale nei periodi contabili precedenti.
6. Affrancamento Straordinario Riserve in Sospensione d’Imposta
È riproposto l’affrancamento straordinario delle riserve/fondi in sospensione d’imposta (art. D.Lgs. n. 192/2024, DM 27.06.2025) con aliquota di imposta sostitutiva del 10% in 4 rate di pari importo, di cui prima scadenza nei termini di versamento imposte 2025 (30.06.2026 per società con esercizio solare).
7. Revisione Tassazione Dividendi e Plusvalenze su Partecipazioni in Regime d’Impresa
Modifiche significative agli artt. 59 e 89 del TUIR sulla tassazione di dividendi incassati e plusvalenze realizzate da imprese nel regime ordinario:
Requisiti per agevolazione (5% dividendi IRES; 1,20% UE):
- Partecipazione almeno 5% nel capitale (direct/indirect con demoltiplicazione)
- Valore fiscale della partecipazione ≥ € 500.000
- Assenza di questi requisiti = tassazione ordinaria al 100%[30]
Decorrenza: Distribuzioni/plusvalenze deliberate/realizzate dal 01.01.2026.
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