Danno da perdita parentale e tutela dei legami affettivi non biologici

Abbiamo già analizzato in un precedente contributo le principali problematiche del danno parentale e i criteri di liquidazione adottati dalla giurisprudenza di legittimità.
Nel presente articolo approfondiamo un profilo di estrema rilevanza sistematica: la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale anche in assenza di vincolo di sangue.
Con l’ordinanza n. 5984 del 6 marzo 2025, la Corte di Cassazione, Sezione III civile, ha affermato, infatti, un principio di diritto di portata innovativa: ai fini del risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, non è indispensabile l’esistenza di un vincolo di sangue o di una relazione giuridicamente tipizzata, purché sia dimostrata l’esistenza di un rapporto affettivo stabile, duraturo e assimilabile a quello genitoriale.

Cos’è il danno da perdita del rapporto parentale

Il danno da perdita parentale consiste nel pregiudizio non patrimoniale subito dai soggetti legati alla vittima da un rapporto affettivo stabile e significativo, a seguito della sua morte illecita.
La giurisprudenza di legittimità riconduce tale voce di danno alla lesione di diritti fondamentali della persona, tutelati dagli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione, nonché agli artt. 2043 e 2059 cod. civ., interpretati in chiave costituzionalmente orientata.

La sentenza Cassazione 5984/2025: il principio di diritto

Secondo la Suprema Corte, il danno da lesione del rapporto parentale deve essere riconosciuto: “indipendentemente dalla sussistenza di un vincolo di consanguineità, ogniqualvolta il rapporto presenti i caratteri di una relazione affettiva stabile, duratura e connotata da reciproca assistenza morale e materiale”.
Nel caso esaminato, il convivente della madre aveva assunto per oltre tre anni il ruolo di padre di fatto nei confronti di una bambina di quattro anni, deceduta in un sinistro stradale. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente per fondare il diritto al risarcimento.

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Danno parentale e convivenza di fatto

La pronuncia in esame conferma la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale in capo al convivente more uxorio del genitore, a condizione che sia fornita prova rigorosa e puntuale dell’effettività e della consistenza del legame affettivo con il minore.
Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il riconoscimento del danno parentale in assenza di vincolo di sangue presuppone la dimostrazione dei seguenti requisiti:

  1. Stabilità e continuità del rapporto affettivo, inteso come relazione non occasionale né transitoria;
  2. Durata significativa del legame, valutata in concreto dal giudice, con parametro temporale indicativo generalmente superiore ai tre anni;
  3. Esercizio di funzioni genitoriali di fatto, quali attività di cura, educazione, assistenza e protezione morale;
  4. Convivenza stabile o frequentazione abituale qualificata, idonea a integrare una reale comunanza di vita;
  5. Dedizione morale e materiale al minore, tale da rendere il rapporto assimilabile a quello genitoriale sotto il profilo esistenziale.

La Corte precisa che non è sufficiente la mera coabitazione né la semplice relazione sentimentale con il genitore biologico, essendo invece necessaria la prova di un rapporto affettivo strutturato, autentico e socialmente riconoscibile, idoneo a fondare la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale.

Onere della prova nel danno da perdita parentale

In materia di danno da perdita del rapporto parentale, l’onere della prova varia in relazione alla qualità e alla tipologia del rapporto intercorrente con la vittima primaria dell’illecito.
In particolare, la giurisprudenza distingue tra:

  • familiari appartenenti al nucleo familiare stretto (genitori, figli e coniuge), per i quali opera una presunzione iuris tantum di sofferenza, con conseguente alleggerimento dell’onere probatorio;
  • conviventi more uxorio e partner di fatto, per i quali è invece richiesta una prova specifica, rigorosa e puntuale dell’effettività del legame affettivo e del pregiudizio subito.

La prova del danno parentale, soprattutto in assenza di vincolo di sangue, può essere fornita attraverso una pluralità di elementi istruttori, tra cui:

  1. testimonianze qualificate, idonee a dimostrare la stabilità e l’intensità del rapporto affettivo;
  2. documentazione anagrafica, scolastica o amministrativa, attestante la convivenza o la partecipazione alla vita del minore;
  3. elementi oggettivi comprovanti l’assunzione di funzioni genitoriali di fatto, quali cura, educazione e assistenza quotidiana;
  4. consulenza tecnica d’ufficio di natura psicologica, finalizzata ad accertare l’impatto della perdita sul piano emotivo ed esistenziale.

Liquidazione del danno parentale: criteri e tabelle

La liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale avviene secondo criteri di equità, uniformità e prevedibilità.
Il parametro di riferimento resta rappresentato dalle Tabelle del Tribunale di Milano, basate su un sistema a punti che consente la personalizzazione del danno.
Il danno si articola in danno morale (sofferenza interiore e patema d’animo) e in danno dinamico-relazionale (alterazione delle abitudini di vita e della sfera relazionale).

Personalizzazione del risarcimento e limiti

La personalizzazione del danno non costituisce un automatismo. Come chiarito dalla giurisprudenza di merito, l’aumento del valore tabellare è ammesso solo in presenza di circostanze eccezionali, idonee a superare le conseguenze ordinarie già considerate dalle tabelle.
Tra i criteri valutativi rilevano:

  • età della vittima e del superstite;
  • intensità del legame affettivo;
  • grado di sostituzione del genitore biologico;
  • presenza di altri riferimenti familiari.

Le controversie in materia di danno da perdita del rapporto parentale presentano un’elevata complessità giuridica e probatoria, imponendo una corretta distinzione tra le diverse voci del danno non patrimoniale (danno parentale, danno morale e danno dinamico-relazionale), al fine di evitare sovrapposizioni risarcitorie e garantire una liquidazione conforme ai criteri della Corte di Cassazione e alle Tabelle del Tribunale di Milano.

 

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