L’Agenzia per il Lavoro deve avere la forma della Società di Capitali o della Società Cooperativa.
È necessaria l’iscrizione all’Albo unico delle agenzie per il lavoro tenuto dalla Direzione Generale per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione Professionale.
L’Albo è tenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è articolato in cinque sezioni:
- agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo svolgimento di tutte le attività di cui all’articolo 20; (n.b. art. 20 soppresso, si fa riferimento alla nuova disciplina sulla somministrazione). Queste agenzie si definiscono di tipo “generalista” e per i primi due anni devono disporre di un deposito cauzionale di €. 350.000 a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali. Decorsi i due anni, per ottenere e mantenere l’autorizzazione a tempo indeterminato, le agenzie devono disporre di una fideiussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari autorizzati.
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di cui all’articolo 20, comma 3, lettere da a) a h); Per le agenzie di somministrazione iscritte alla sezione 2 sia il deposito cauzionale che la successiva fideiussione sono di € 200.000.
- agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale.
Deve essere versato un capitale pari ad €. 25.000,00 per le attività di base, aumentabile a seconda delle sezioni fino ad €. 600.000; Per esempio, per un’agenzia di intermediazione è necessario versare interamente un capitale sociale pari a €. 50.000, per un’agenzia di somministrazione un capitale sociale di €. 600.000 e per un’agenzia di selezione un capitale sociale di almeno €. 25.000;
I soci e il personale direttivo e amministrativo di un’agenzia per il lavoro non devono essere mai stati condannati a livello penale;
L’autorizzazione definitiva passa sempre attraverso un’autorizzazione provvisoria all’esercizio delle attività, che viene rilasciata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza dei requisiti giuridici e finanziari di cui all’articolo 5, e provvede contestualmente alla iscrizione delle agenzie nel predetto albo.
Decorsi due anni, entro i novanta giorni successivi, i soggetti autorizzati possono richiedere l’autorizzazione a tempo indeterminato, che viene concessa entro novanta giorni dalla richiesta, previa verifica del rispetto degli obblighi di legge e del contratto collettivo e, in ogni caso, subordinatamente al corretto andamento della attività svolta. Silenzio assenso.
Tutte le variazioni che riguardano gli spostamenti di sede, l’apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell’attività devono essere comunicate e le Agenzie hanno inoltre l’obbligo di fornire alla autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.
Il modulo di iscrizione è contenuto nel Decreto ministeriale del 23 dicembre 2003, “Modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione per l’iscrizione all’Albo delle agenzie per il lavoro”.
Le domande da depositare sono due:
Richiesta autorizzazione provvisoria alla ricerca e selezione del personale
in cui vanno forniti i seguenti documenti:
- data di costituzione
- estremi della iscrizione al registro delle imprese:
- capitale sociale versato
- sede legale
- eventuali sedi operative
- cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante
- numero dei lavoratori dipendenti
- numero di collaboratori a progetto
- numero soci iscritti nel libro soci
Il tutto con i seguenti allegati: d) programma articolato dal quale si evinca che l’agenzia dispone di una organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento della specifica attività di cui si richiede l’autorizzazione, indicando le eventuali unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l’organico. f) relazione tecnica comprovante che il capitate versato è non inferiore a €. 25.000.
Domanda di iscrizione all’Albo delle Agenzie per il Lavoro
Deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria alla intermediazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera d) e comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
- Le competenze devono essere dimostrate con i titoli, così come le qualifiche e le esperienze professionali in ambito risorse umane o relazioni industriali;
- I locali per l’attività di collocamento al lavoro devono essere adeguati a essere usati come uffici ed avere dimensioni di almeno 50 mq per poter ricevere i candidati;
- Durante lo svolgimento della professione è obbligatorio versare i contributi previdenziali e assicurativi ed anche quelli per i fondi a integrazione del reddito e per la formazione (Forma.Temp);
- È obbligatorio rispettare le norme a tutela dei lavoratori e quelle sul trattamento dei dati personali, inoltre, bisogna collegarsi al database telematico della borsa continua nazionale del lavoro cui inviare le informazioni strategiche utili al mercato del lavoro;
- Bisogna denunciare l’avvio dell’attività al Comune dove si è deciso di aprire l’agenzia compilando l’autocertificazione chiamata Dichiarazione di inizio attività;
- L’attività professionale deve essere svolta in tutta Italia o almeno in quattro regioni nazionali.