Assegno divorzile: natura perequativa – compensativa

Nel panorama giuridico contemporaneo, la determinazione dell’assegno divorzile ha subito una metamorfosi dottrinale e giurisprudenziale di eccezionale rilievo, transitando da una visione meramente assistenziale a una dimensione più complessa e strutturata.

La Suprema Corte di Cassazione, attraverso un orientamento ormai consolidato e ribadito nell’Ordinanza n. 2917/26, ha definitivamente cristallizzato la natura perequativo-compensativa di tale istituto.

Tale approccio impone che la somma erogata non sia finalizzata al solo raggiungimento di una teorica autosufficienza economica del beneficiario, bensì si traduca in un ristoro patrimoniale concreto per la mancata percezione di reddito derivante dalla rinuncia a opportunità professionali e di crescita personale operate in costanza di matrimonio.

Questa interpretazione trova il suo fondamento primario nel principio costituzionale di solidarietà, il quale informa l’intera disciplina del diritto di famiglia.

Infatti, il contributo riconosciuto al coniuge economicamente più debole non deve basarsi su parametri quali il tenore di vita godibile in costanza di matrimonio, ma deve mirare al conseguimento di un livello reddituale che sia effettivamente adeguato al contributo fornito dal richiedente nella realizzazione della vita familiare. In quest’ottica, l’assegno assume una funzione di riequilibrio volta a compensare il coniuge per l’impiego delle proprie energie e attitudini all’interno del nucleo familiare, attività che, per sua natura, ha precluso lo sviluppo di percorsi lavorativi produttivi di reddito o di accrescimento della propria posizione nel mercato del lavoro.

Sotto il profilo dei presupposti necessari per il riconoscimento di tale diritto, la giurisprudenza di legittimità chiarisce che l’elemento cardine è il sacrificio di occasioni lavorative o di crescita professionale.

Risulta di particolare interesse notare come le motivazioni puramente soggettive che hanno indotto il partner a dedicarsi prioritariamente alla famiglia siano considerate giuridicamente irrilevanti, a condizione che tale scelta di vita sia stata accettata e condivisa da entrambi i coniugi nell’ambito del progetto matrimoniale. Pertanto, l’assegno di divorzio interviene per colmare lo squilibrio economico-relazionale che si manifesta al momento della cessazione del vincolo, valorizzando le aspettative professionali sacrificate sull’altare della conduzione familiare.

Il presupposto dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante

Il riconoscimento dell’assegno non è tuttavia automatico, poiché richiede l’accertamento rigoroso dell’inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante e dell’impossibilità oggettiva di procurarseli per ragioni che non dipendano dalla propria volontà.

I criteri attributivi e determinativi del contributo non possono più essere ancorati al tenore di vita goduto durante il matrimonio; quest’ultimo opera unicamente come precondizione fattuale nel valutare lo squilibrio patrimoniale tra le parti. Il giudizio deve invece fondarsi su una valutazione comparativa accurata, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascun ex coniuge. Tali parametri devono essere ponderati in relazione alla durata del matrimonio e all’età del soggetto avente diritto.

L’assegno divorzile quale strumento di giustizia

In conclusione, l’assegno divorzile si configura oggi come uno strumento di giustizia distributiva volto a compensare il coniuge economicamente più debole per il particolare apporto dato alla formazione della ricchezza familiare o dell’altro coniuge.

È tuttavia imprescindibile sottolineare che l’onere della prova in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di tale emolumento grava interamente sul richiedente.

Questi è tenuto a dimostrare in sede giudiziale non solo lo squilibrio economico esistente, ma soprattutto il nesso di causalità tra tale disparità e le scelte condivise durante la vita matrimoniale che hanno indotto a rinunciare a realistiche occasioni professionali-reddituali. Solo attraverso tale rigorosa dimostrazione è possibile garantire che il sacrificio individuale a favore della famiglia trovi un equo e dovuto riconoscimento giuridico e patrimoniale.

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