Archiviazione e diritto all’oblio: niente automatismi

Il procedimento penale che ti riguarda si è concluso con un’archiviazione ma, nonostante l’annotazione apposta dalla cancelleria sul provvedimento di archiviazione, la notizia relativa al processo continua a comparire nelle ricerche online.

Sorge allora spontanea una domanda: la piattaforma è obbligata a deindicizzare automaticamente quei contenuti? E quali strumenti ha il cittadino per tutelarsi?

Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 34217 del 26 dicembre 2025) ha chiarito in modo definitivo un punto spesso frainteso: l’annotazione prevista dall’art. 64‑ter disp. att. c.p.p. non comporta una deindicizzazione automatica delle notizie da parte dei motori di ricerca.

La norma, introdotta con la riforma Cartabia, consente alla persona nei cui confronti il procedimento penale si sia concluso con archiviazione o proscioglimento di ottenere un’annotazione, di natura meramente processuale, che costituisce titolo per richiedere la deindicizzazione “ai sensi e nei limiti dell’art. 17 del GDPR cui espressamente rinvia.

Ciò significa che l’effetto non è automatico: il motore di ricerca, il Garante Privacy o il giudice adito conservano il potere di valutare se la richiesta sia fondata, operando un bilanciamento tra il diritto alla protezione dei dati personali e l’interesse pubblico all’informazione o al diritto di cronaca.

Il ruolo del bilanciamento: riservatezza vs. diritto di cronaca

Secondo la Cassazione, anche dopo l’archiviazione, la notizia può continuare a essere lecitamente reperibile on-line se:

  • è corretta e aggiornata (ad esempio, riporta l’esito favorevole del procedimento);
  • il fatto è recente e contestualizzato;
  • riguarda una persona che riveste un ruolo pubblico o professionale di rilievo;
  • risponde a un interesse pubblico attuale alla conoscenza della notizia.

In questi casi si parla di “diritto all’oblio attenuato”: non viene cancellata la notizia, ma si valuta se debba esserne limitata la diffusione tramite ricerche nominali. La deindicizzazione, quindi, resta uno strumento di tutela importante per la riservatezza dell’interessato, ma non è un diritto assoluto né automatico.

La deindicizzazione costituisce una forma di oblio attenuato, poiché:

  • non elimina le notizie dalla rete;
  • limita solo la loro reperibilità tramite ricerche nominali;
  • conserva l’equilibrio con il diritto di cronaca e la memoria storica.

Quindi, un dato lecitamente pubblicato può permanere on-line finché restano attuali le ragioni della sua diffusione.

Cosa fare, in concreto?

Se la notizia continua a comparire on-line nonostante l’archiviazione, il percorso da seguire è articolato e graduale:

Richiesta diretta al motore di ricerca

L’interessato può presentare istanza di deindicizzazione allegando il provvedimento di archiviazione e l’annotazione ex art. 64‑ter, spiegando perché la notizia non è più attuale o reca un pregiudizio sproporzionato tale da giustificare la richiesta.

Valutazione della risposta della piattaforma

Se la piattaforma ritiene prevalente l’interesse pubblico, può legittimamente respingere la richiesta. Non si tratta, dunque, di una violazione automatica della legge.

Reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

In caso di diniego, è possibile attivare il rimedio amministrativo ex art. 77 GDPR. Il Garante effettua un autonomo bilanciamento tra i diritti in gioco.

Tutela giurisdizionale

Resta infine la possibilità di ricorrere al giudice, che potrà valutare caso per caso se sussistono i presupposti per ordinare la deindicizzazione o altre misure quali, ad esempio, l’aggiornamento e/o la contestualizzazione della notizia.

La deindicizzazione è più probabile, secondo la giurisprudenza prevalente, quando:

  • è trascorso un apprezzabile lasso di tempo dai fatti;
  • il soggetto non ha una proiezione pubblica rilevante;
  • la notizia produce un effetto stigmatizzante sproporzionato rispetto alla sua attualità;
  • l’informazione non è adeguatamente aggiornata con l’esito favorevole del procedimento.

In questi casi il diritto all’oblio tende a prevalere sul diritto di cronaca.

Conclusioni

L’archiviazione del procedimento penale è un passaggio fondamentale per la tutela della reputazione personale, ma non equivale a una “sparizione automatica” delle tracce digitali. La legge e la giurisprudenza impongono un equilibrio tra memoria collettiva e diritti individuali, affidato a un giudizio concreto e non a scorciatoie automatiche; per questo motivo, chi si trova in una situazione del genere dovrebbe muoversi con consapevolezza, valutando caso per caso la strategia più efficace da adottate.

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