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Anticipazione del TFR in busta paga: chiarimenti dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la nota n. 616 del 3 aprile 2025, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto per fare chiarezza su un tema particolarmente delicato: la possibilità di corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) in modo anticipato, direttamente all’interno della busta paga mensile.

Cos’è il TFR?

Il TFR rappresenta una forma di retribuzione differita definita appunto “onere differito”, che il lavoratore matura nel corso del rapporto di lavoro e riceve alla sua cessazione. È prevista, tuttavia, la possibilità di richiederne un’anticipazione esclusivamente in presenza di particolari situazioni straordinarie, come l’acquisto della prima casa o spese sanitarie di rilievo; gli importi richiedibili riguardano esclusivamente solo quelli già maturati al momento della richiesta e non autorizza il datore al pagamento degli stessi in modo sistematico e/o mensile.

Aspetti contributivi e il vincolo del Fondo Tesoreria

L’INL ha precisato che, in assenza di un esplicito fondamento contrattuale, il versamento mensile del TFR deve essere trattato a tutti gli effetti come parte della retribuzione ordinaria, con i conseguenti obblighi contributivi e assicurativi. Questa interpretazione è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4670 del 22 febbraio 2021.

Si sottolinea inoltre come le aziende con almeno 50 dipendenti, siano obbligate a versare il TFR al Fondo Tesoreria gestito dall’INPS, così come previsto dalla Legge n. 296/2006 escludendo, pertanto, tali somme dalla disponibilità del datore di lavoro.

Il ruolo dell’INL e le conseguenze ispettive

In presenza di pratiche non conformi, l’Ispettorato può intervenire attraverso un provvedimento specifico, ordinando al datore di lavoro di accantonare immediatamente le somme versate illegittimamente, come stabilito dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004.

Considerazioni finali e chiarimenti

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che il pagamento mensile del TFR, se non espressamente contemplato da disposizioni di legge o contratti collettivi, è da considerarsi illegittimo; risulta pertanto fondamentale per i datori di lavoro prestare la massima attenzione sulla corretta conformità delle richieste dei lavoratori, evitando anticipazioni non giustificate da un’adeguata base normativa, che potrebbero dar luogo a contestazioni e sanzioni in sede ispettiva.

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